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La legge italiana che regola la fecondazione assistita

02/03/2017

La legge che regola la fecondazione assistita nel nostro Paese risale al 2004. La ormai famosa legge 40 venne accolta tra mille polemiche nate dalla costatazione che erano più i limiti e i divieti che le opportunità offerte alle coppie che desideravano diventare genitori, ad essere contenuti in questo testo.

Negli anni successivi numerose sentenze emesse dai tribunali italiani hanno pian piano scardinato i vari pilastri alle legge 40 che oggi appare del tutto diversa da quella che era al momento della sua approvazione. Vediamo quali sono le modifiche apportate alla legge  cosa è consentito e cosa no.

Legge 40 fecondazione assistita testo

Il testo integrale della legge 19 febbraio 2004 n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" è disponibile sul sito della Camera dei deputati.

Queste le principali indicazioni fornite dai legislatori nel 2004:

  • La fecondazione assistita è permessa soltanto quando si è in presenza di stato di infertilità accertato e certificato dal medico
  • E' vietata la fecondazione eterologa, cioè con ovuli o spermatozoi provenienti da persone esterne alla coppia; è altresì vietata la fecondazione post mortem
  • Possono fare ricorso alle tecniche di fecondazione assistita persone coniugate o coppia di fatto, di sesso diverso, maggiorenni ed in età fertile. Sono, quindi, esclusi gli omosessuali, i single e le donne in età avanzata
  • La coppia può recedere dall'intenzione di ricorrere alla fecondazione assistita finché l'ovulo non sia stato fecondato, dopo quel momento non sarà più possibile tornare indietro
  • E' vietata la sperimentazione sugli embrioni, il congelamento a scopo di ricerca o di procreazione, la manipolazione e la selezione degli embrioni; gli embrioni, nel numero massimo di tre, devono essere tutti impiantati in utero ed è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari
  • Sono proibite le indagini pre-impianto: se una donna portatrice di anomalie genetiche avrà un bambino sano oppure malato potrà saperlo soltanto dopo il trasferimento in utero; eventualmente potrà ricorrere ad aborto terapeutico
  • L'embrione che sarà trasferito in utero viene riconosciuto fin da subito come soggetto giuridico

Legge 40 2004 modifiche

L’iter burocratico e legislativo che portò, nel 2004, all’approvazione della legge 40, per la quale venne indetto anche un referendum che non raggiunse il quorum, fu estremamente difficoltoso e non privo di polemiche, dibattiti e critiche.

La legge, nel corso degli ultimi anni, ha subito delle modifiche nelle sue possibili applicazioni, a seguito di interventi da parte delle istituzioni e della Corte Costituzionale.  Vediamo cos'è cambiato in questi anni.

Nel 2008 l’allora Ministro della Salute, Livia Turco, modificò le linee guida della legge aprendo la possibilità di avere accesso alle tecniche di fecondazione assistita anche agli uomini affetti da malattie trasmissibili (come l’epatite o l’Hiv) e soprattutto eliminò il riferimento al divieto di diagnosi pre-impianto.

Nel 2009 la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’obbligo a impiantare tre embrioni contemporaneamente: la legge obbligherebbe ad impiantare tutti gli embrioni ottenuti con la fecondazione assistita, fino ad un massimo di tre, e ne vieterebbe la crio-conservazione (a meno che non risulti impossibile impiantarli tutti a causa di gravi rischi per la salute della donna; in tal caso è obbligatorio procedere all’impianto non appena lo stato di salute della donna dovesse permetterlo).

Secondo la Corte, queste disposizioni violano un principio costituzionale fondamentale, sancito dall’articolo 3 della Costituzione, quello della donna ad avere pari diritti rispetto all’embrione, e va invece permesso al singolo medico di decidere se impiantare i tre embrioni e quando farlo, crio-conservandoli se necessario, a tutela della salute della donna.
Nel 2014 la Consulta ha dichiarato incostituzionale il divieto alla fecondazione eterologa, cioè a poter fare ricorso ad un donatore esterno di ovuli o sperma.

Linee guida procreazione medicalmente assistita

La legge 40 prevede la definizione da parte del Ministro della Salute di "linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita", linee guida "vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

Ecco le principali indicazioni contenute nelle linee guida 2016

  • Viene definita sterilità (infertilità) l’assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti in coppia eterosessuale.
  • Quando la diagnosi è completata il trattamento della coppia sterile deve basarsi su tre principali opzioni: Trattamento medico per ripristinare la fertilità; 2. Trattamento chirurgico per ripristinare la fertilità; 3. Accesso alle procedure di fecondazione assistita
  • Bisogna tener conto del fattore temporale che condiziona le strategie diagnostiche e che si concretizza in tre differenti aspetti: età della donna; esposizione alla probabilità di concepire; riserva ovarica.
  • Per leggere il testo integrale delle linee guida sulla procreazione assistita vi rimando a link del Ministero della salute dal quale è possibile scaricare l'intero documento

Legge 40 2016

Nel 2016 sono entrati di diritto nei LEA, i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, anche le prestazioni sanitarie per la fecondazione assistita e la fecondazione eterologa. Le coppie saranno chiamate a contribuire con il pagamento di un ticket alle terapie.

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Francesca Capriati
Giornalista
Mamma blogger
Dalla gravidanza al parto, dall'allattamento all'adolescenza: il mio spazio virtuale per condividere esperienze, difficoltà ed informazioni.